Partito Nazionale Precari
Statuto nazionale
Indice
Art. 1 – Denominazione, sede, durata e contrassegno
Art. 2 – Oggetto sociale e struttura organizzativa
Art. 3 –Finalità del partito
Art. 4 – Soci e organi dell’Associazione e loro poteri
Art. 5 – Adesioni al partito
Art. 6- Partecipazione degli aderenti
Art. 7 – I referenti territoriali
Art. 8 – Assemblea Nazionale dei Delegati (Congresso)
Art. 9 – L’Esecutivo Nazionale
Art. 10 – Il Presidente Nazionale del partito e L’Ufficio di Presidenza
Art. 11 – Il Tesoriere ed i Revisori Contabili
Art. 12 – Finanze e Patrimonio
Art. 13 – Il Collegio Nazionale di Garanzia
Art. 14 – L’Assemblea Nazionale degli Eletti
Art.15 – Il Coordinamento Nazionale dei referenti Tematici
Art. 16 – Disposizioni transitorie
STATUTO NAZIONALE
Art. 1 – Denominazione, sede, durata e contrassegno
E costituita, una libera Associazione politica e culturale denominata “Partito Nazionale Precari” ovvero nella forma abbreviata: PNP. Sede sociale, legale ed amministrativa dell’Associazione viene fissata in Piedimonte Matese 81016 (Caserta), via Annunziata, 127. La sede politica e culturale online all’indirizzo web: www.partitonazionaleprecari.it. Possono essere istituite altre sedi nazionali, centrali e periferiche.
L’Associazione del partito ha durata quinquennale, successivamente prorogabile tacitamente ogni 3 anni consecutivamente. L’Associazione ha un proprio contrassegno così definito: “figura stilizzata con linee colorate (bianco, rosso, verde) che raffigurano una farfalla, lo sfondo è bianco, nella metà superiore del campo sinistro, è posta la scritta “Partito nazionale Precari” in colore nero. Il contrassegno può essere modificato.
Art. 2 – Oggetto sociale e struttura organizzativa:
L’Associazione promuove la realizzazione di un movimento nazionale organizzato in forma federale su base territoriale regionale, riconoscendo il livello regionale alle province autonome di Trento e Bolzano. Il medesimo stato è riconosciuto all’insieme delle circoscrizioni estere, mentre i singoli Stati esteri, si potranno dare la medesima struttura prevista per il livello provinciale. Le strutture regionali e territoriali del partito hanno propria autonomia e responsabilità statutaria, amministrativa, contabile, fiscale e civile, nel rispetto dei principi generali e delle norme stabilite nel presente Statuto. Agli “Statuti regionali” dell’associazione compete il compito di definire l’assetto organizzativo e rappresentativo al loro livello ed a quelli sottostanti. Gli Statuti regionali, nel disciplinare quanto di loro competenza, devono attenersi – per essere riconosciuti politicamente dall’Associazione – ai principi fondamentali desumibili dal presente Statuto e devono prevedere almeno la figura di un Coordinatore Regionale, di un Organo assembleare regionale, di un Esecutivo Regionale, del Tesoriere Regionale e di un Organo Regionale di controllo e garanzia. E’ compito degli Statuti Regionali regolamentare l’individuazione delle cariche e degli incarichi e dei delegati assembleari. A loro volta gli Statuti Regionali, possono prevedere articolazioni territoriali su basi provinciali, comunali o di altri ambiti, purché essi non contrastino sotto alcun profilo e non impegnino in alcun modo la presente Associazione. Le strutture nazionali e territoriali dell’associazione a qualsiasi livello possono concorrere alle competizioni elettorali e referendarie previa specifica ed espressa autorizzazione – e nei limiti anche temporali della delega scritta che dovrà essere di volta in volta rilasciata, a pena di nullità, dal Presidente dell’Associazione o suo delegato. Le strutture e gli organi regionali e territoriali decadono con provvedimento del Presidente dell’Associazione o dell’Esecutivo Nazionale, in caso di grave violazione dello Statuto Nazionale o delle direttive di ordine generale impartite o per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. In tal caso il Presidente dell’Associazione (o suo sostituto) provvede a ricostruire, parzialmente o totalmente, un nuovo rapporto politico fiduciario con gli stessi od altri soggetti anche promuovendo nuove assemblee fra i simpatizzanti o nuove aggregazioni. Gli Organi elettivi del movimento, a qualsiasi livello, deliberano a maggioranza assoluta dei presenti se non diversamente stabilito dal presente Statuto associativo o dagli Statuti Regionali dell’Associazione.
Art. 3 –Finalità del partito
L’Associazione è laica, libera, autonoma; non si prefigge scopi di lucro ed ha per fini: la difesa dei diritti e della professionalità di tutti i lavoratori, il miglioramento delle condizioni contrattuali e professionali dei lavoratori, la difesa ed il miglioramento dell’educazione e dell’istruzione e della scuola pubblica, l’elaborazione e l’attuazione di progetti innovativi per favorire la promozione civile e culturale. Il Partito Nazionale Precari per quanto attiene al personale della scuola si pone l’obiettivo di essere protagonista attivo per prospettare e attuare soluzioni per il personale precario e non, della scuola, e per la difesa e la promozione della Scuola Pubblica. E’ un movimento politico autonomo ed indipendente in grado di offrirsi come luogo di partecipazione, di proposta, di elaborazione, di confronto democratico. Il PNP può concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendarie a qualsiasi livello, anche raggruppandosi con altre forze politiche, sociali e culturali previa specifica ed espressa autorizzazione – e nei limiti anche temporali della delega scritta – che dovrà essere di volta in volta rilasciata dal Presidente (ovvero da suoi delegati). L’Associazione si riconosce nell’insieme delle grandi culture riformiste: della solidarietà sociale e familiare, del lavoro e della giustizia sociale, la cultura liberale dell’economia di mercato, della libertà individuale e del buon governo.
Il Partito Nazionale Precari vuole integrare i tradizionali valori di libertà, uguaglianza, legalità e giustizia con i valori nuovi del nostro tempo: pari opportunità, sviluppo sostenibile, autogoverno, solidarietà e sussidiarietà, responsabilità, iniziativa, partecipazione ed europeismo, nel quadro di un sempre più avanzato federalismo europeo.
Obiettivi primari sono la riforma della scuola pubblica statale, la realizzazione di uno Stato di diritto, libero dai conflitti di interessi, con una seria e concreta divisione e autonomia tra i poteri.
Il Partito Nazionale Precari auspica uno sviluppo sociale basato non solo sulle regole del commercio, ma anche su interventi correttivi per renderle più favorevoli ai soggetti più deboli, specie nei paesi e nelle aree territoriali povere ed arretrate, favorendo un’equa ripartizione delle risorse. Alla globalizzazione dei mercati deve corrispondere una reale libera concorrenza e, soprattutto, la globalizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Il movimento considera principi irrinunciabili la difesa della Scuola Statale e della libertà di insegnamento, e si sente impegnato in ogni senso ad agire contro tutti i tentativi di privatizzazione della scuola, di svalutazione della funzione docente e di limitazione della libertà di insegnamento. Pertanto si ritiene impegnato a promuovere un aumento notevole delle risorse destinate alla scuola statale con una politica di investimenti che innalzi la qualità dell’insegnamento attraverso nuove strutture e tecnologie, nuove assunzioni e retribuzioni adeguate al livello europeo e che riconoscano pienamente la funzione docente e del personale scolastico. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. Spetta al Consiglio Direttivo proporre all’Assemblea dei Soci lo scioglimento dell’Associazione. Non avendo scopo di lucro o commerciale, in caso di scioglimento e/o liquidazione dell’Associazione, gli eventuali attivi di cassa dovranno essere devoluti ad enti che perseguono scopi affini, e non potranno in nessun caso essere divisi tra i componenti dell’Associazione stessa.
Art. 4 – Soci e organi dell’Associazione e loro poteri
Sono soci coloro il cui nominativo risulti inserito nella lista dei soci dell’Associazione a seguito di accettazione della loro richiesta da parte del Presidente fondatore (fino a quando rimane in carica) e successivamente dall’Assemblea dei soci, a maggioranza assoluta dei propri componenti. L’accettazione deve risultare da atto notarile. La partecipazione all’Associazione è individuale e personale e dura fino a revoca o recesso per dimissioni o per le altre cause previste per legge. La qualifica di socio dà diritto:
a partecipare all’attività dell’associazione contribuendo alla determinazione della linea politica, concorrendo all’elezione degli organi statutari, a condizione di essere in regola con il versamento della quota associativa annuale e partecipando come candidati alle competizioni elettorali. Possono assumere cariche sociali i soci che risultino iscritti da almeno tre mesi ovvero che a tali incarichi siano designati direttamente dal Segretario politico. Organi dell’Associazione sono l’Assemblea dei soci, il Presidente, il consiglio direttivo ed il Tesoriere.
Al Presidente dell’Associazione spettano i compiti di cui al successivo art. 10.
Al Tesoriere spettano i compiti di cui al successivo art. 11.
Tutti i poteri ed i compiti non espressamente previsti nel presente Statuto ad altri organi spettano al potere dell’Associazione (od a suo sostituto).
Salvo quanto disposto in via transitoria dal presente Statuto con riferimento ai poteri del Presidente fondatore, l’Assemblea dei soci:
– nomina e revoca il Presidente dell’Associazione e può decidere lo scioglimento dell’Associazione, a maggioranza assoluta dei propri componenti;
– approva lo schema del rendiconto preventivo e consuntivo dell’Associazione.
– è titolare del simbolo richiamato all’art. 1 dello Statuto;
– modifica ed integra il presente Statuto;
– approva la ripartizione e l’utilizzo del patrimonio sociale, dei contributi e dei finanziamenti pubblici e privati;
– è titolare del dominio del sito internet dell’associazione, ed in particolare del sito
www.partitonazionaleprecari.it;
-risponde, nei limiti di legge, delle obbligazioni assunte dall’Associazione.
L’Assemblea dei soci delibera, se non diversamente stabilito, qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti.
ART.4 bis – RAPPRESENTANZA DEI SESSI
In ogni organismo del partito, a qualsiasi livello territoriale, deve essere garantita un’equa distribuzione delle presenze tra i due sessi:
— a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
— a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle Assemblee, anche in ordine
all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto;
— a partecipare alle Assemblee e a esprimere il proprio voto per le elezioni degli organi direttivi.
Gli associati sono tenuti:
Ogni socio è tenuto all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti, dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla realizzazione dell’oggetto e delle finalità dell’Associazione ed in particolare ogni socio è tenuto a:
– partecipare attivamente alla vita dell’Associazione;
– svolgere con diligenza gli incarichi;
– tenere un’irreprensibile condotta morale e politica;
– concorrere con i propri mezzi a sostenere l’attività dell’Associazione;
– tenere nei confronti degli altri soci un comportamento leale e corretto con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun socio.
Gli associati sono eleggibili per le cariche amministrative dell’Associazione.
Gli associati sono obbligati a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione della
qualifica di associato e dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata con delibera
del Consiglio Direttivo e dovrà essere versata entro il termine stabilito nella delibera medesima.
Art. 5 Adesioni al partito
L’adesione all’associazione è su base annuale (salvo i casi di rinuncia o revoca anticipata) e dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, salvo diverse indicazioni. L’adesione è di tipo politico e non comporta l’assunzione della qualità di soci dell’Associazione e quindi non rispondono delle obbligazioni patrimoniali dell’Associazione e non ne limitano in alcun modo i diritti. Possono iscriversi al PNP – in qualità di aderenti – tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, la cui richiesta di adesione viene accettata dagli organi statutari a ciò preposti, secondo le modalità stabilite dallo Statuto Nazionale. Le adesioni sono individuali e collettive. Possono aderire persone fisiche e giuridiche, enti, istituzioni e associazioni che condividono le finalità e intendono perseguire gli obiettivi espressi nel presente Statuto.
Non possono aderire coloro che sono stati condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità dell’associazione, valutata di volta in volta dagli organi di garanzia a ciò preposti. Le adesioni vanno proposte al Consiglio Direttivo e da questo accettate.
I referenti territoriali provvedono, secondo le indicazioni contenute nello Statuto a comunicare alla Sede Nazionale le adesioni, unitamente alle eventuali rinunce, rinnovi e sanzioni.
Il direttivo nazionale cura la tenuta e l’aggiornamento del “Registro generale aderenti”. Trasmette periodicamente ai vari referenti territoriali l’elenco aggiornato. Tale elenco fa fede al fine di mantenere aggiornato gli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo interno all’associazione. L’adesione al PNP comporta il versamento della quota associativa annuale. Il consiglio direttivo e i referenti indicano l’entità, le modalità di ripartizione ed utilizzo dei fondi provenienti dalle adesioni. La struttura nazionale dell’associazione non è destinataria delle somme in questione, né in alcun modo può essere chiamata in causa rispetto alle stesse. Tutti gli eletti che si riconoscono nel partito, gli amministratori e i destinatari di incarichi pubblici, a qualsiasi livello, sono tenuti a contribuire alle spese dell’associazione nella misura del ruolo rivestito. Il Consiglio del Direttivo indica l’entità e le modalità di ripartizione ed utilizzo dei predetti fondi.
A tutti gli aderenti compete il diritto di partecipazione e di elettorato attivo e passivo. Tale diritto può essere esercitato ad ogni livello solo personalmente ed è esclusa ogni facoltà di delega. La qualità di aderente si perde per dimissioni, mancato rinnovo dell’adesione ed espulsione e può essere sospesa. Tali sanzioni possono essere irrogate ogni qualvolta si ravvisano fatti o comportamenti contrastanti con le finalità dell’associazione. Il recesso ha effetto mediatamente.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo possono nominare membri onorari.
L’adesione all’ Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso, ulteriori rispetto
al versamento originario e annuale. In ogni caso i versamenti effettuati volontariamente e consapevolmente da singoli soci, anche oltre i limiti delle quote associative annuali, devono intendersi a fondo perduto: pertanto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di recesso o di esclusione dall’Associazione, l’associato ha diritto alla ripetizione di quanto versato. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
Gli associati si distinguono in: SOCI FONDATORI, che sono i soci che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e SOCI ORDINARI, che sono gli associati che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza per contribuire alla realizzazione dei fini sociali. La qualifica di socio si perde per recesso, trasferimento, esclusione o per causa di morte. L’associato può recedere dall’Associazione in qualunque momento mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di posta certificata o di raccomandata con avviso dl ricevimento. Il recesso diverrà efficace a decorrere dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate
dagli organi dell’associazione;
b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale, e comunque non lo regolarizzi entro il termine di 15 giorni dall’invito rivoltogli dal Consiglio Direttivo a mezzo di posta certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione, e comunque
quando siano intervenuti motivi che per la loro gravità rendano incompatibile la prosecuzione del
apporto associativo;
d) che, in ogni caso, cagioni un grave e colposo inadempimento delle proprie obbligazioni nei
confronti dell’Associazione.
L’esclusione ha effetto con la conoscenza effettiva della deliberazione di esclusione, che deve essere comunicata all’associato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Gli associati, che abbiamo receduto o siano stati inclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art.6 Partecipazione degli aderenti
La partecipazione attiva alla vita dell’Associazione, si fonda su principi di democrazia e condivisione. Luogo privilegiato del confronto è il sito web del PNP (www.partitonazionaleprecari.it), dotato di una piattaforma attraverso cui gli aderenti, previa iscrizione, possono interagire online, confrontarsi, avanzare proposte e partecipare costruttivamente alle attività dell’Associazione. Attraverso la piattaforma tutti gli aderenti, inoltre, potranno esercitare diritto di voto.
Art. 7 I referenti territoriali
Ogni iscritto ha diritto di proporre e promuovere anche autonomamente iniziative a favore dell’Associazione nel rispetto delle norme Statutarie e regolamentari e delle deliberazioni degli organi sociali.
Le Associazioni di base o Circoli sono libere associazioni di cittadini desiderosi di organizzarsi in proprio per contribuire allo sviluppo politico del PNP ed alla sua penetrazione nel tessuto sociale del paese. I Circoli sono territoriali e tematici (questi ultimi anche senza riferimento ad un ambito territoriale). Ogni Circolo opera in piena autonomia statutaria, amministrativa, contabile e civile e determina autonomamente il proprio programma di attività purché non in contrasto con le direttive degli organi statutari nazionali, regionali e territoriali.
I circoli non possono in alcun modo e ad alcun titolo vincolare o rappresentare l’Associazione, e non possono utilizzare il contrassegno del partito senza il consenso espresso degli Organi statutari dell’Associazione.
Possono costituirsi in Associazioni di base gli aderenti dell’associazione che perseguono finalità di comune interesse. Le Associazioni di base territoriali concorrono e realizzano iniziative compatibili con i principi e gli obiettivi dell’Associazione stessa. Ad esse non compete la rappresentanza del PNP sul territorio. Possono coesistere più associazioni di base nella medesima realtà territoriale. I Circoli possono costituirsi anche all’estero e fra soggetti residenti all’estero ed in Italia. Sono possibili forme spontanee di coordinamento delle Associazioni di base nei diversi livelli territoriali e tematici. Ad esse deve essere assicurata l’attiva partecipazione alla vita politica dell’Associazione e va favorita la presenza di loro rappresentanti negli organismi elettivi territoriali del PNP. Gli Statuti Regionali possono prevedere e disciplinare i casi in cui è possibile l’iscrizione a più associazioni di base tematiche e territoriali. L’Associazione di base territoriale comunale è costituita, di norma, con la presenza di un minimo di 10 aderenti nei Comuni sino a 10.000 abitanti e di 20 aderenti in quelli con popolazione superiore. Il riconoscimento alla costituzione delle Associazioni di base compete alla struttura di coordinamento regionale che vi provvede secondo le indicazioni dello Statuto e dei Regolamenti Regionali. Alla struttura Nazionale viene data tempestiva comunicazione della costituzione dei circoli e della loro composizione, al fine della loro registrazione nel “Registro Nazionale dei Circoli” e per poter esercitare il potere di verifica della compatibilità dell’attività svolta dai circoli con l’interesse generale.
Art. 8 – Assemblea Nazionale dei Delegati (Congresso):
L’Assemblea Nazionale dei Delegati definisce ed indirizza la linea politica dell’associazione.
Si riunisce in via ordinaria ogni due anni e comunque ogni volta se ne ravvisi la necessità, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o inerzia, della maggioranza assoluta dei componenti dell’Esecutivo Nazionale.
Partecipano al Congresso Nazionale:
– gli eletti e gli amministratori a qualsiasi titolo aderenti all’associazione;
– i componenti dell’esecutivo nazionale;
– i coordinatori, i responsabili e i referenti a qualsiasi livello riconosciuti dal partito;
– i Presidenti delle Associazioni di base (o circoli) tematici e territoriali riconosciuti
dal PNP;
– i candidati alle elezioni politiche europee, nazionali e regionali aderenti all’Associazione;
– i delegati regionali e territoriali individuati secondo le indicazioni e le modalità
contenute nel regolamento congressuale o indicate dal Presidente nazionale;
– i componenti dei Dipartimenti Tematici Nazionali ed i Responsabile Regionale dei
Dipartimenti Tematici;
– il Tesoriere Nazionale;
– i rappresentanti di associazioni riconosciute dal PNP;
– altre personalità e rappresentanti indicati dall’Esecutivo Nazionale o dal Presidente dell’Associazione.
Non sono ammesse deleghe ed il Congresso delibera, se non diversamente stabilito, qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto è palese e per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Si procede a scrutinio segreto se almeno un terzo dei presenti lo richiede. Ad ogni riunione il Presidente Nazionale nomina un segretario, il quale redige il verbale della seduta.
Art. 9 – L’Esecutivo Nazionale:
L’Esecutivo Nazionale è l’organo di conduzione della politica nazionale dell’Associazione ed
a tal fine:
– attua le direttive indicate dal Congresso e realizza le attività politiche concrete del
PNP;
– approva o ratifica gli accordi con altri gruppi, associazioni, movimenti o partiti;
– adotta o ratifica provvedimenti in materia di sospensione, scioglimento o commissariamento di organi regionali e territoriali, in caso di necessità;
– approva o ratifica i programmi elettorali;
– individua ed approva la designazione dei candidati per le elezioni politiche nazionali ed europee;
– ratifica quelle per le altre elezioni;
– può istituire specifiche consulte tematiche
– decide sulla denominazione e sull’uso del simbolo adottate dall’associazione a tutti i
livelli in occasione di elezioni politiche o amministrative;
– coordina le attività di comunicazione;
– può, in caso di grave necessità, revocare gli incarichi o sciogliere gli Organi di Coordinamento Territoriali (Regionali, Provinciali e Comunali), nominando un commissario con l’incarico di dirigere temporaneamente le attività dell’associazione nel territorio interessato e convocare al più presto il corrispondente organismo elettivo.
Fanno parte dell’Esecutivo Nazionale:
– il Presidente Nazionale dell’Associazione che ne assume la Presidenza;
– i Coordinatori Regionali dell’Associazione (e quelli ad essi parificati a norma del presente Statuto) ed i componenti dell’Ufficio Nazionale di Presidenza nominato dal Presidente;
– il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia;
– il Tesoriere dell’Associazione;
– il Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti Tematici dell’Associazione;
– il Responsabile nazionale degli enti locali;
– il Presidente dell’Assemblea Nazionale degli Eletti;
– i capigruppo dell’associazione;
– altre personalità indicate dal Presidente dell’Associazione ovvero dallo stesso Esecutivo Nazionale.
L’Esecutivo Nazionale si riunisce – su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti – ogni volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte l’anno. L’Esecutivo Nazionale delibera qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto è palese e per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ad ogni riunione il Presidente Nazionale nomina un segretario, il quale redige il verbale della seduta.
Art. 10 – Il Presidente Nazionale e L’Ufficio di Presidenza
La Presidenza nazionale del partito spetta al Presidente dell’Associazione. In caso di rinuncia, il Presidente viene nominato dall’Esecutivo Nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
Il Presidente nazionale:
– rappresenta politicamente l’associazione in tutte le sedi;
– attua il programma politico ed elettorale del PNP e ne coordina le iniziative
nelle sedi politiche ed istituzionali;
– convoca e presiede l’Esecutivo, dirige l’attività politica ed organizzativa, interloquisce con i rappresentanti degli altri movimenti e gruppi parlamentari, guida la delegazione che rappresenta il PNP nelle consultazioni di rilievo;
– sovraintende all’utilizzo del Centro Elaborazione Dati dell’Associazione ed al Registro generale aderenti;
– attribuisce compiti e funzioni politiche;
– assegna incarichi retribuiti e commesse di servizio e di gestione;
– nomina il Tesoriere dell’Associazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
Il Presidente fondatore approva annualmente – fino a quando rimane in carica – il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi ed il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità.
Successivamente tali approvazioni spettano ai soci dell’Associazione;
Il Presidente Nazionale costituisce e dirige l’Ufficio di Presidenza, composto da 6 -8 persone, che lo affianca e lo coadiuva nel coordinamento delle iniziative e nelle attività dirigenziali del Partito. A tale ufficio o a ciascuno dei suoi membri possono essere conferite deleghe settoriali dal Presidente o dall’Esecutivo Nazionale. Il Presidente Nazionale viene eletto dall’Esecutivo Nazionale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Al Presidente Nazionale del partito spettano le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi dell’Associazione.
Art. 11 – Il Tesoriere ed i Revisori Contabili:
La Tesoreria nazionale dell’Associazione, spetta al Tesoriere. Il Tesoriere ha la responsabilità individuale, autonoma ed esclusiva delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie dell’associazione nel rispetto delle leggi vigenti.
Il Tesoriere:
– interviene alle riunioni dell’Esecutivo Nazionale;
– ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva dell’Associazione;
– può compiere, previa autorizzazione del Presidente dell’Associazione ovvero della maggioranza dei soci, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l’acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito od oneroso;
– predispone annualmente il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi ed il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità;
– richiede i rimborsi elettorali alle autorità competenti ed inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimento ad eventuali contributi per le spese elettorali e ne incamera gli introiti per conto dell’Associazione;
– ha facoltà per l’apertura e la chiusura di conti correnti bancari e per tutte le
operazioni bancarie in genere, comprese eventuali fideiussioni;
– può acquisire beni e lasciti per conto dell’Associazione;
– cura la tenuta e l’aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali dell’Associazione previsti dalle leggi vigenti e ne predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo.
Il Tesoriere Nazionale è nominato dal Presidente dell’Associazione e dura in carica tre anni e comunque cessa dall’incarico con la nomina del successore. Può essere rieletto. Il Collegio dei Revisori Contabili controlla la correttezza della gestione economico-finanziaria dell’Associazione, predisponendo, in occasione dell’approvazione dei rendiconti dell’Associazione, una relazione sui rendiconti presentati. Tale relazione viene presentata in allegato al rendiconto agli organismi previsti dalla legge. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri iscritti all’apposito Albo dei Revisori Contabili tenuto a cura del Ministero della Giustizia. I componenti sono nominati dal Presidente fondatore e successivamente dai soci dell’Associazione. Durano in carica lo stesso tempo del Tesoriere e cessano dalla carica insieme a questo.
Art. 12 – Finanze e Patrimonio
L’Associazione non ha fini di lucro. Essa trae i mezzi per conseguire i propri scopi dal finanziamento dei soci, da proventi di iniziative sociali (senza che queste abbiano carattere di operazione commerciale), da donazioni, elargizioni, lasciti, disposizioni testamentarie, eventuali sponsor, contributi di persone e di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, contribuzioni, rimborsi elettorali e finanziamenti pubblici e privati nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
L’Associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte ed amministra il proprio patrimonio sociale sulla base delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione statutariamente competenti. In caso di scioglimento dell’Associazione, il Presidente fondatore (se ancora in carica) ovvero i soci decidono sulla destinazione del patrimonio residuo. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Le quote di iscrizione degli aderenti all’Associazione (tesseramento), le quote di partecipazione degli altri eletti ed amministratori sono incamerate dalle singole Tesorerie Regionali e da queste utilizzate e ripartite secondo le direttive indicate dalle Strutture Regionali. Le predette quote d’iscrizione devono essere contenute entro parametri minimi e massimi indicati dall’ Esecutivo Nazionale. La Tesoreria dell’Associazione e gli organi nazionali dell’Associazione non sono destinatari e non sono responsabili in alcun modo della gestione dei fondi regionali o territoriali provenienti dal tesseramento o da altri privati contributi incassati direttamente in sede locale. Gli obblighi assunti ad ogni livello territoriale non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello nazionale né si verifica alcuna successione contrattuale.
Art. 13 – Il Collegio Nazionale di Garanzia:
Il Collegio Nazionale di Garanzia ha competenza sulle questioni che riguardano il codice deontologico degli aderenti al partito, le controversie relative alle adesioni, i provvedimenti disciplinari comminati o da comminare agli iscritti ed ogni altra controversia interna in materia elettorale o assembleare. Il Collegio Nazionale di Garanzia è composto da tre membri nominati dall’ Esecutivo Nazionale ed in prima istanza dal Presidente fondatore. Elegge al proprio interno il
Presidente. I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di Componente Nazionale di Garanzia è incompatibile, per tutta la durata dell’incarico, con altre cariche od incarichi nel Partito a qualsiasi livello.
Art. 14 – L’Assemblea Nazionale degli Eletti:
L’Assemblea Nazionale degli Eletti è organo consultivo e propulsivo dell’Associazione.
Coordina l’attività politica ed istituzionale degli eletti e degli amministratori che si riconoscono nel PNP. Raccorda il loro operato con le deliberazioni e le decisioni degli organi nazionali e territoriali. Svolge compiti informativi e formativi. Costituisce principio fondamentale che gli eletti in elezioni di ogni ordine e grado deve essere assicurata una rappresentanza negli organi collegiali del PNP.
Fanno parte dell’Assemblea Nazionale degli Eletti tutti gli eletti dell’Associazione nelle istituzioni europee, nazionali e territoriali (comprese le circoscrizioni comunali ed ogni altro organo immediatamente e direttamente rappresentativo dell’elettorato). Ne fanno altresì parte gli aderenti che ricoprono incarichi nelle Giunte e nei Governi e sottogoverni locali e centrali. Nella scelta delle candidature e nella formazione delle liste deve essere assicurato laddove possibile il coinvolgimento degli aderenti nel rispetto dell’equilibrio dell’equa rappresentanza fra i sessi con almeno il 30% di ciascun genere. Si deve inoltre tenere conto del radicamento territoriale dei candidati.
L’Assemblea Nazionale degli Eletti nomina al proprio interno il Presidente dell’Assemblea che dura in carica due anni e comunque fino alla data di nomina del suo successore ed è rieleggibile. In prima istanza tale nomina viene effettuata dal Presidente fondatore.
Art.15 – Il Coordinamento Nazionale dei Dipartimenti Tematici:
Il Coordinamento dei Dipartimenti Tematici è costituito dall’insieme dei Dipartimenti di cui il partito si munisce per meglio esplicare la propria attività politica ed istituzionale.
L’insieme dei Dipartimenti Tematici è diretto dal Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti Tematici, nominato dall’ Esecutivo Nazionale o dal Presidente. Il Coordinatore dura in carica due anni e comunque fino alla data di nomina del suo successore ed è rieleggibile. Il Coordinamento dei Dipartimenti ed i singoli Dipartimenti si organizzano al loro interno e nel territorio secondo le indicazioni di un proprio “Autoregolamento funzionale” di cui si devono munire. Il Regolamento del Coordinamento dei Dipartimenti è approvato dall’Esecutivo Nazionale. Gli altri dall’insieme dei Coordinatori dei Dipartimenti. I Dipartimenti Tematici devono essere “aperti” al contributo degli aderenti e prevedere l’individuazione, per ogni Regione, di un Responsabile Regionale dei Dipartimenti Tematici. Il Responsabile Regionale dei Dipartimenti Tematici svolge funzione di collegamento tra i Dipartimenti Tematici Regionali e quelli Nazionali e sovrintende ai Dipartimenti Tematici Regionali, che potranno essere costituiti in piena autonomia da ciascuna Regione e senza vincoli (la soluzione dipenderà dalla situazione locale, dal tipo di competenze ivi esistenti, dal numero di persone disponibili a collaborare). Ancorché “Laboratorio politico” dell’Associazione, i Dipartimenti Tematici non ne definiscono la linea politica, che è invece determinata dagli organismi competenti (Congresso, Direzione ed Esecutivo Nazionale, Presidente) a supporto dei quali i Dipartimenti operano, formulando pareri e proposte.
Il Coordinamento dei Dipartimenti Tematici individua l’ambito di operatività dei vari Dipartimenti, le singole priorità e può autorizzare l’organizzazione del loro lavoro in sottostrutture funzionali e territoriali.
Art. 16 – Disposizioni transitorie:
In deroga ed a migliore specificazione a quanto previsto dal presente Statuto, valgono le seguenti disposizioni transitorie:
a) Fino allo svolgimento del primo Congresso, i compiti dello stesso sono svolti dal Presidente dell’Associazione e dall’Esecutivo Nazionale dell’Associazione.
b) Fino a sua rinuncia, il ruolo di Presidente dell’Associazione viene assunto dal fondatore del Partito – Nome: Vincenzo Micillo.
c) Fino a sua rinuncia, al Presidente fondatore – ed esclusivamente a lui, salvo sue deleghe espresse – spettano i seguenti ulteriori compiti:
– titolarità del simbolo richiamato all’art. 1 dello Statuto;
– modifica ed integrazione del presente Statuto;
– approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo;
– ripartizione e utilizzo dei contributi e dei finanziamenti pubblici e privati;
– approvazione degli Statuti regionali del PNP (anche con riferimento alle
specifiche modalità di individuazione dei delegati assembleari);
– delega scritta per la presentazione delle liste ed il deposito del simbolo;
– supervisione del Registro generale aderenti e del Registro generale Circoli;
– titolarità dei siti internet nazionali del Partito e del giornale del Partito;
– definizione delle candidature alle elezioni politiche europee e nazionali;
– interventi cautelari urgenti – ivi compreso i provvedimenti di decadenza ed il commissariamento nelle varie realtà regionali e territoriali – in caso di grave violazione dello Statuto o delle direttive di ordine generale impartite ovvero per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati;
– nomina del Tesoriere;
– assegnazione di incarichi retribuiti;
– autorizzazione per lo svolgimento della prima Assemblea Regionale dei Delegati
ed approvazione del preventivo Regolamento congressuale.
d) Fino allo svolgimento della prima Assemblea Regionale dei Delegati, le strutture politiche ed organizzative regionali e territoriali del PNP rimangono quelle riconosciute a seguito delle assemblee svolte, con le modifiche e le integrazioni eventualmente apportate o che saranno operate dal Presidente fondatore o dall’Esecutivo Nazionale.
e) I primi Statuti delle Regioni ed i relativi Regolamenti Congressuali possono essere proposti dalle strutture regionali esistenti ed hanno efficacia dalla data di approvazione dello stesso da parte del Presidente fondatore.
f) Fino a quando non viene nominato il Collegio Nazionale di Garanzia, i compiti dello stesso sono assunti dal Presidente dell’Associazione (o suo delegato) o dall’Esecutivo Nazionale.
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.